Sez. 1, Sentenza n. 14679 del 19/03/2008 Cc. (dep. 08/04/2008) Rv. 239406 - 01
GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - COMPETENZA PER CONNESSIONE | Connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza del tribunale - Competenza del giudice superiore - Necessità del concorso formale di reati.
GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - COMPETENZA PER CONNESSIONE
La connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore soltanto in caso di concorso formale di reati, dovendo escludersi l'operatività degli altri casi di connessione previsti dall'art. 12 cod. proc. pen., in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale; ne consegue che la connessione non opera nel caso in cui più persone abbiano commesso reati in danno reciproco.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)