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Sez. U - , Ordinanza n. 16156 del 19/06/2018 (Rv. 649309 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Dipendenti dell'Autorità autorità garante della concorrenza e del mercato - Controversie di lavoro - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649309-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

Le controversie dei dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 165 del 2001, che non ha subito deroghe per effetto dell'art. 133 c.p.a., in quanto norma processuale, meramente ricognitiva che sottrae alla giurisdizione esclusiva i soli rapporti qualificabili di impiego privato, senza intaccare la deroga costituita dalla devoluzione al G.A. dei rapporti di lavoro non privatizzati, giustificata dall'autonomia di tutte le Autorità indipendenti, rispetto al potere esecutivo la quale si riflette anche sul momento conformativo del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 PENDENTE, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)