Sez. L, Sentenza n. 6561 del 03/12/1988 (Rv. 460875 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - AMMISSIONE DI PROVA TESTIMONIALE GIÀ DEDOTTA - LICEITÀ - INDICAZIONE ED ESCUSSIONE DI NUOVI TESTIMONI - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - AMMISSIONE DI PROVA TESTIMONIALE GIÀ DEDOTTA - LICEITÀ - INDICAZIONE ED ESCUSSIONE DI NUOVI TESTIMONI - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel giudizio di rinvio dopo la Cassazione della sentenza impugnata le parti debbono riproporre la controversia negli stessi termini e nello stato di istruzione in cui si trovava nel procedimento in cui era stata pronunciata la sentenza cassata, salvo che fatti sopravvenuti o la stessa sentenza di annullamento rendano necessaria un'ulteriore attività difensiva. Pertanto mentre può essere ammessa una prova testimoniale già precedentemente dedotta, ancorché con una migliore formulazione dei capitoli di prova, non è consentito - in Mancanza di una valida giustificazione - l'indicazione e l'escussione di nuovi testimoni. (V 4795/88, mass n 459615; (V 2698/88, mass n 458384).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)