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Sez. 2, Sentenza n. 4795 del 30/07/1988 (Rv. 459615 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - NUOVA ATTIVITÀ ASSERTIVA O PROBATORIA - ESTRINSECAZIONE ALL'UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - AMMISSIBILITÀ - FISSAZIONE DI NUOVA APPOSITA UDIENZA - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459615-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - NUOVA ATTIVITÀ ASSERTIVA O PROBATORIA - ESTRINSECAZIONE ALL'UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - AMMISSIBILITÀ - FISSAZIONE DI NUOVA APPOSITA UDIENZA - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio di rinvio anche ove sia possibile, in conseguenza della pronuncia della Cassazione, una nuova attività assertiva o probatoria, questa può essere estrinsecata all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che il giudice abbia alcun Obbligo di fissare un'udienza destinata alla formulazione delle eventuali richieste istruttorie delle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 383, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)