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Sez. L, Sentenza n. 4936 del 06/05/1995 (Rv. 492132 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Poteri officiosi del giudice d'appello ex art. 437 cod.proc.civ. - Esclusione - Fattispecie relativa a valutazione della prova in sede di rinvio senza previa ammissione di nuova istanza probatoria.
Stato
decisa il 1995-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492132-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Il principio secondo cui nel giudizio di rinvio è alle parti preclusa (con l'eccezione espressamente prevista del giuramento) ogni possibilità di nuove domande ed eccezioni, di nuove prove, nonché di conclusioni diverse, intese nell'ampio senso di nuove attività assertive o probatorie ed anche di nuove produzioni documentali - salvo che conseguano per effetto della sentenza di cassazione - trova applicazione anche nel rito del lavoro, rimanendo esclusa la possibilità di invocare in contrario i poteri officiosi del giudice del lavoro (di cui all'art. 421 cod. proc. civ.), e segnatamente quelli del giudice d'appello (di cui all'art. 437 cod. proc. civ.), atteso che tali poteri riguardano il processo del lavoro limitatamente ai primi due gradi del giudizio e non si estendono anche al grado di cassazione del quale il giudizio di rinvio costituisce uno stato. (Nella specie la sentenza del giudice di appello era stata cassata perché lo stesso, nel valutare la legittimità di un licenziamento, non aveva verificato la possibilità di utilizzazione del lavoratore licenziato in altra attività dell'impresa. Nella presente sede la S.C. ha confermata la sentenza con cui il giudice di rinvio aveva ritenuto l'illegittimità del licenziamento per difetto di prova relativamente a tale circostanza, senza ammettere una nuova istanza di prova, peraltro dal giudice di merito valutata negativamente - superfluamente secondo la S.C. - sotto il profilo della sua idoneità probatoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)