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Sez. L, Sentenza n. 5467 del 13/05/1993 (Rv. 482344 - 01)

Spese giudiziali civili - Liquidazione - Impugnazioni | Delle decisioni sulle spese - Legittimazione del difensore in proprio - Condizione - Legittimazione della parte - Carattere normale.
Stato
decisa il 1993-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482344-01

Spese giudiziali civili - Liquidazione - Impugnazioni

Con riguardo all'impugnazione della decisione in ordine alle spese processuali, il difensore assume le qualità di parte solo quando sorga controversia sulla pronuncia di distrazione, mentre nell'ipotesi di doglianza relativa all'adeguatezza della liquidazione (o alla compensazione) di dette spese unica legittimata è la parte rappresentata, in quanto soggetto comunque obbligato, nel rapporto con il professionista, a soddisfarlo delle sue spettanze.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)