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Sez. L, Sentenza n. 2231 del 05/04/1984 (Rv. 434271 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE A MANSIONI NON EQUIVALENTI A QUELLE DOVUTE EX ART. 2103 COD. CIV. - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO DEL LAVORATORE - INAMMISSIBILITÀ - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434271-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE A MANSIONI NON EQUIVALENTI A QUELLE DOVUTE EX ART. 2103 COD. CIV. - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO DEL LAVORATORE - INAMMISSIBILITÀ - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Il lavoratore, che venga richiesto di prestare la sua attività in mansioni non equivalenti a quelle che gli competono a norma del primo comma dell'art. 2103 cod. civ., ben può rifiutare la prestazione, in base al principio inadimplenti non est adimplendum sancito dall'art. 1460 cod. civ., conservando il diritto a percepire la retribuzione, sempreché dichiari di essere disposto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto o quelle equivalenti o quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito. (Conf 2691/77, mass n 386347, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)