Sez. 1, Sentenza n. 3678 del 13/04/1987 (Rv. 452610 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - RICORSO CONTRO DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - AMMISSIBILITÀ - TERMINE - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELL'INTERA DECISIONE - MANCANZA - TERMINE ANNUALE DI IMPUGNAZIONE - APPLICABILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - RICORSO CONTRO DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - AMMISSIBILITÀ - TERMINE - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELL'INTERA DECISIONE - MANCANZA - TERMINE ANNUALE DI IMPUGNAZIONE - APPLICABILITÀ.*
Il ricorso per Cassazione avverso le sentenze della commissione tributaria centrale, il quale non trova espressa previsione e regolamentazione nella disciplina del contenzioso tributario, introdotto dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, deve ritenersi esperibile in applicazione diretta dell'art. 111 della Costituzione ed è soggetto alle norme generali del codice di rito. Pertanto il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 325 cod. proc. civ. decorre dalla notificazione dell'intera decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 38 del citato d.P.R., e la notifica deve eseguirsi, nei confronti dell'amministrazione finanziaria, presso l'ufficio dell'Avvocatura dello stato dove ha Sede l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza. In Mancanza di detta notifica o nel caso di notifica invalida (nella specie: presso l'ufficio successioni, anzicché presso l'ufficio della Avvocatura dello stato competente a riceverla) trova applicazione il termine di un anno dalla pubblicazione della decisione, previsto dall'art. 327 cod. proc. civ.. (V 4265/86, mass n 447206; (V 1837/86, mass n 445142; (V 5590/84, mass n 432269; (V 3180/84, mass n 435222; (V 2231/84, mass n 434271; (V 457/84, mass n 432692; (V 18/84, mass n 432266; (V 2108/82, mass n 419983; (V 4016/81, mass n 414668; (V 5698/80, mass n 409351).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)