Sez. L, Sentenza n. 3660 del 13/04/1999 (Rv. 525319 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ASSUNZIONE | Contratto di formazione - lavoro - Concorso - Criteri fissati nel bando - Discrezionalità nel momento della determinazione - Carattere esclusivo - Vincolatività nel momento del reclutamento - Sussistenza - Conseguenze in materia di determinazione dei requisiti di idoneità fisica - Fattispecie.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ASSUNZIONE
La scelta dei candidati per la partecipazione ad un corso per l'assunzione con contratto di formazione - lavoro, pur rimanendo nell'ambito della fase prodromica del rapporto, configura prestazione procedimentale dovuta dall'imprenditore nell'ambito del rapporto obbligatorio attinente al concorso. Essa è, pertanto, sindacabile dal giudice sotto il profilo del rispetto dei criteri predeterminati i quali sono certamente discrezionali nel momento in cui l'imprenditore li fissa con l'emanazione del bando, ma diventano "regole" che esigono rispetto nel successivo momento del reclutamento. Ne consegue che, al fine di esaminare la correttezza della prestazione procedimentale dovuta dall'imprenditore nell'ambito del rapporto obbligatorio attinente al concorso, i requisiti di idoneità fisica vanno verificati con riguardo alle mansioni previste nella definizione del profilo professionale cui si riferisce il bando e non a compiti tipici di altre qualifiche cui l'imprenditore ha intenzione di avviare i giovani successivamente all'assunzione, dopo un corso di perfezionamento e tramite concorso interno. (Fattispecie relativa ad un bando delle FF.SS. per un corso per ausiliari)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)