Sez. 1, Sentenza n. 396 del 03/03/1962 (Rv. 250621 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI UN SUOLO SU CUI ESISTONO IMPIANTI INDUSTRIALI - DANNO INCIDENTE SUL VALORE DELLA PARTE RESIDUA DEL BENE ESPROPRIATO - INDENNIZZABILITA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI UN SUOLO SU CUI ESISTONO IMPIANTI INDUSTRIALI - DANNO INCIDENTE SUL VALORE DELLA PARTE RESIDUA DEL BENE ESPROPRIATO - INDENNIZZABILITA.*
Nel caso di espropriazione per pubblica utilita di un suolo sul quale esistano impianti destinati all'Esercizio di un'industria, l'espropriazione determina un riflesso negativo sul valore di tali impianti, in ragione della spesa occorrente per la ricostituzione, in altra Sede e con diverso elemento immobiliare, del complesso unitario funzionale, che preesisteva all'espropriazione, in virtu dell'unita organica fra suolo ed impianti creata e caratterizzata dalla comune destinazione, e che, infranto dall'espropriazione nel suo collegamento concettuale, deve necessariamente essere separato anche materialmente per consentire sia l'attuazione del fine di utilita pubblica voluto dalla pubblica amministrazione, sia l'ulteriore utilizzabilita delle macchine e delle attrezzature da parte di chi ne e rimasto ancora proprietario. Il danno che incide sul valore della parte residua del bene espropriato ed e prevedibile al momento della espropriazione va sempre compreso, in dipendenza della sua prevedibilita, nella indennita d'esproprio, sia che esso derivi direttamente dalla espropriazione, sia che, invece, tragga origine dall'esecuzione dell'opera pubblica o dell'Esercizio del pubblico servizio cui tale opera sia destinata. (Conf 196/48 1197/33 3678/32).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)