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Sez. 1 - , Sentenza n. 19689 del 03/10/2016 (Rv. 641839 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Immobile espropriato con destinazione industriale - Estensione dell'espropriazione - Indennità - Determinazione - Ricomprensione del valore dell'azienda nel valore del bene espropriato - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641839-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI

In tema di espropriazione parziale, quando sull'immobile espropriato siano stati costruiti edifici ed installate attrezzature, al fine di imprimergli - in tutto o in parte - una destinazione industriale, l'espropriazione dell'immobile si estende anche a tutto quanto vi si presenti stabilmente impiantato e, per la parte in cui gli immobili espropriati presentano destinazione industriale, essi debbono essere in tal modo valutati, per stabilirne il valore venale, nell'ambito in cui ciò rilevi ai fini del criterio indennitario applicabile; l'indennità può poi estendersi a comprendere il pregiudizio che l'espropriazione arreca, in rapporto ad attrezzature e macchinari ed in genere alle cose non comprese nell'espropriazione, per il fatto che debbano essere rimossi e reimpiantati altrove o per il fatto che non possano essere in altro modo utilizzati. Invece, il fatto che, estinto il diritto di proprietà, e quindi il minor diritto di godimento, risulti impedito sul luogo l'ulteriore svolgimento dell'impresa che utilizzava gli immobili per fornire i propri servizi, non comporta che l'espropriazione si estenda al diritto dell'imprenditore, né comporta che sia acquisita all'espropriante l'azienda organizzata dall'imprenditore, sì che il valore del bene espropriato debba comprendere quello dell'azienda.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)