Sez. U, Sentenza n. 5609 del 08/06/1998 (Rv. 516165 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Attività industriale svolgentesi sul suolo espropriato - Immobili e accessioni stabili - Valutazione della destinazione industriale ai fini del calcolo dell'indennità di esproprio - Necessità - Macchinari, attrezzature aziendali e in genere beni immobili non colpiti da espropriazione - Ristoro ai sensi dell'art. 40 legge 2359 del 1865 del pregiudizio derivante dalla necessità di spostamento o dall'impossibilità di riutilizzazione - Ammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Quando sull'immobile espropriato siano stati costruiti edifici ed installate attrezzature al fine di imprimergli - in tutto o in parte - una destinazione industriale, l'espropriazione dell'immobile si estende a tutto quanto vi si presenti stabilmente impiantato, e, per la parte in cui gli immobili espropriati presentino destinazione industriale, essi devono essere in tal modo valutati, per stabilirne il valore venale, nell'ambito in cui ciò rilevi ai fini del criterio indennitario applicabile; per quanto, invece, concerne beni mobili facenti parte dell'attrezzatura aziendale e non costituenti, pertanto, stabile accessione, essi continuano ad appartenere a chi ne era proprietario prima dell'espropriazione e possono essere da questi asportati, tuttavia, in applicazione della regola dettata dall'art. 40 legge n. 2359 del 1865 in tema di espropriazione parziale, può essere ricompreso nell'indennità il ristoro del pregiudizio che l'espropriazione arreca, in rapporto ad attrezzature, macchinari ed in genere a cose non colpite dall'espropriazione, per il fatto che esse debbano essere rimosse e reimpiantate altrove, ovvero per il fatto che non possano essere più in altro modo utilizzate.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)