Sez. 6, Sentenza n. 32482 del 04/07/2024 Cc. (dep. 09/08/2024) Rv. 286859-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Interdittiva antimafia - Richiesta di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, d.lgs. n. 159 del 2011 - Diniego - Appello - Argomentazioni rese dal ricorrente - Incidenza sull’effetto devolutivo dell’impugnazione - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è illegittima la decisione con la quale sia dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso il decreto reiettivo della richiesta di controllo, in ragione di una ritenuta preclusione derivante dalle argomentazioni svolte dall'appellante in merito all'insussistenza dell'agevolazione occasionale e del pericolo di infiltrazione mafiosa, in quanto l'effetto preclusivo di cui all'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. è circoscritto ai soli punti della decisione non impugnati e non riguarda, invece, le questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del "petitum". (Vedi: Sez. U, n. 1 del 1995, Rv. 203096-01)
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)