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Sez. 6, Sentenza n. 1422 del 03/10/2017 Ud. (dep. 15/01/2018) Rv. 271974 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE | Motivi di impugnazione - Diversa valutazione dell'utilizzabilitĂ  di una prova - Principio di devoluzione - Violazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271974-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE

Non viola il principio di devoluzione il giudice di appello che valuta in termini difformi dal primo giudice l'utilizzabilitĂ  di una prova, pur in assenza di una specifica impugnazione al riguardo, atteso che il "punto" della decisione cui si riferisce l'effetto preclusivo previsto dall'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., riguarda essenzialmente le statuizioni sostanziali, ma non le valutazioni processuali. (Fattispecie in cui, a seguito di impugnazione del solo imputato, la corte di appello ne aveva confermato la condanna per il reato di concussione, ritenendo utilizzabile d'ufficio la registrazione di un colloquio, la cui utilizzabilitĂ  era stata, invece, esclusa dal tribunale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)