Sez. 6, Sentenza n. 1422 del 03/10/2017 Ud. (dep. 15/01/2018) Rv. 271974 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE | Motivi di impugnazione - Diversa valutazione dell'utilizzabilitĂ di una prova - Principio di devoluzione - Violazione - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE
Non viola il principio di devoluzione il giudice di appello che valuta in termini difformi dal primo giudice l'utilizzabilitĂ di una prova, pur in assenza di una specifica impugnazione al riguardo, atteso che il "punto" della decisione cui si riferisce l'effetto preclusivo previsto dall'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., riguarda essenzialmente le statuizioni sostanziali, ma non le valutazioni processuali. (Fattispecie in cui, a seguito di impugnazione del solo imputato, la corte di appello ne aveva confermato la condanna per il reato di concussione, ritenendo utilizzabile d'ufficio la registrazione di un colloquio, la cui utilizzabilitĂ era stata, invece, esclusa dal tribunale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)