Sez. 3, Sentenza n. 3205 del 26/11/1973 (Rv. 367031 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI - DA PARTE DELL'APPELLANTE SULLA COPIA NOTIFICATA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - INVALIDITA - MERO RICHIAMO AD ESSA NELL'ATTO D'APPELLO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI - DA PARTE DELL'APPELLANTE SULLA COPIA NOTIFICATA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - INVALIDITA - MERO RICHIAMO AD ESSA NELL'ATTO D'APPELLO - IRRILEVANZA.*
Ai fini del giudizio di appello e invalida la procura conferita al difensore dell'appellante in calce alla copia notificata della sentenza di primo grado, e non vale ad evitare la nullita di detta procura, con la conseguente nullita del gravame, il semplice richiamo di essa nell'epigrafe dell'atto di impugnazione. (Conf 2346/71, mass n 353231).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)