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Sez. 3, Sentenza n. 2346 del 20/07/1971 (Rv. 353231 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PROCURA IN CALCE ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - NULLITA - INAMMISSIBILITA DEL GRAVAME - RICHIAMO DELLA PROCURA NELL'ATTO DI APPELLO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353231-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PROCURA IN CALCE ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - NULLITA - INAMMISSIBILITA DEL GRAVAME - RICHIAMO DELLA PROCURA NELL'ATTO DI APPELLO - IRRILEVANZA.*

La procura per proporre appello in calce alla sentenza di primo grado e nulla e non vale ad evitarne la nullita, con la conseguente inammissibilita del gravame, nemmeno il semplice richiamo di essa nella epigrafe dell'atto di impugnazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)