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Sez. L, Sentenza n. 4335 del 24/06/1983 (Rv. 429241 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI - RILASCIO IN CALCE ALLA COPIA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO DEPOSITATA ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLO APPELLANTE - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429241-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI - RILASCIO IN CALCE ALLA COPIA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO DEPOSITATA ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLO APPELLANTE - VALIDITÀ.*

Poiché lo scopo di certezza che le forme stabilite per il rilascio della procura alle liti dall'art. 83, in relazione all'art. 125, secondo comma, cod. proc. civ., tendono a garantire. È raggiunto quando sia stata adottata la Forma scritta per il conferimento della procura e sia stato eseguito il deposito della relativa documentazione al momento della Costituzione in giudizio, deve ritenersi validamente conferita la procura per il giudizio di appello che risulti redatta in calce alla copia della sentenza di primo grado depositata all'atto della Costituzione in giudizio dell'appellante. (Conf 6155/82, mass n 423838; (Conf 3571/77, mass n 387172; (contra 3205/73, mass n 367031; (contra 3120/72, mass n 360902; (contra 2346/71, mass n 353231).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)