Sez. U, Sentenza n. 2700 del 07/02/2007 (Rv. 594808 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Diritti aventi fonte immediata nel rapporto di pubblico impiego - Domanda di indebito arricchimento per lesione dei medesimi - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie relativa ad avvenuta trattenuta di importi maturati a titolo di interessi sui fondi previdenziali di dipendenti delle Camere di commercio.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
L'azione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o altro rapporto conservino efficacia obbligatoria. Da ciò consegue che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego sussiste, in applicazione del criterio del c.d. "petitum sostanziale", anche per le domande proposte sotto il profilo dell'arricchimento senza causa, quando il rapporto di pubblico impiego funzioni da momento genetico diretto ed immediato dei diritti che si assume essere stati disconosciuti o lesi dall'Amministrazione datrice di lavoro. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le Sezioni unite, rigettando il ricorso, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda proposta da alcuni dipendenti di camera di commercio, cessati dal servizio, per il pagamento, sulla liquidazione del fondo individuale di quiescenza, dei maggiori interessi, rispetto a quelli legali, maturati sui fondi di previdenza e capitalizzazione, trattenuti dall'Amministrazione datrice di lavoro, precisando che la suddetta giurisdizione ricorreva sia per le domande di esatto adempimento dell'obbligazione retributiva maggiorata degli interessi che per le istanze risarcitorie da inadempimento della medesima obbligazione).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)