Sez. U, Sentenza n. 8501 del 27/08/1998 (Rv. 518407 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Diritti aventi fonte immediata nel rapporto - Domande risarcitorie per lesione dei medesimi - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Applicabilità - Fattispecie relativa a deduzione di mancato riconoscimento tempestivo di diritto poi soppresso per legge.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego trova applicazione anche per le domande risarcitorie, quando il rapporto di pubblico impiego funzioni da momento genetico diretto ed immediato dei diritti che si pretende essere stati disconosciuti o lesi dall'ente pubblico in pregiudizio del dipendente. (Nella specie l'attore, ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto, lamentava che il suo diritto alla ricostruzione della carriera ai fini economici, con applicazione del principio dell'allineamento stipendiale in base al D.L. n. 681/1982, convertito in legge n. 869/1982, e al D.L. n. 379/1987, convertito in l. n. 468/87, prima non aveva conseguito il dovuto riconoscimento per le lentezze del procedimento e poi era stato disatteso per la soppressione dell'istituto dell'allineamento, disposta dall'art. 7, comma 7, del D.L. n. 384 del 1992, convertito in l. n. 438 del 1992).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 27/09/1982 num. 681 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 869 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 7 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)