Sez. U, Sentenza n. 14895 del 22/10/2002 (Rv. 558005 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Diritti aventi fonte immediata nel rapporto di pubblico impiego - Domanda risarcitoria (o di indebito arricchimento) per lesione dei medesimi - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie relativa a mancata adozione di provvedimenti di allineamento stipendiale in favore di prefetti di prima classe dell'Amministrazione dell'interno.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego, conservata per i rapporti di lavoro di cui all'art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione anche per le domande risarcitorie (ancorché proposte, in via subordinata, sotto il profilo dell'arricchimento senza causa), quando il rapporto di pubblico impiego funzioni da momento genetico diretto ed immediato dei diritti che si assume essere stati disconosciuti o lesi dalla pubblica amministrazione in pregiudizio del dipendente. (Nella specie i ricorrenti, prefetti di prima classe, lamentavano la mancata adozione di provvedimenti, da essi richiesti anche in via giurisdizionale, di allineamento stipendiale ai sensi dell'art. 2, comma ventiduesimo bis, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, prima del sopravvenire della disposizione di cui all'art. 2, comma quarto, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, soppressiva dell'istituto con effetto retroattivo).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)