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Sez. 3, Sentenza n. 490 del 02/02/1996 Cc. (dep. 02/03/1996) Rv. 205404 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere | Finalità - Cose pertinenti al reato - Significato scarsamente delimitativo - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205404-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere

Il sequestro preventivo può essere adottato in funzione sia della confisca sia della prevenzione di un pericolo e la relativa normativa è stata pensata e formulata ponendo "l'accento sui fini della misura cautelare più che sulla caratteristica delle cose materiali su cui essa è destinata ad incidere", sicché l'espressione "cose pertinenti al reato" assume un significato "scarsamente delimitativo". Pertanto, il problema della delimitazione dell'applicazione del sequestro preventivo, perché non comporti un'indiscriminata ed esasperata compressione dei diritti individuali di proprietà e di libera iniziativa economica privata, in un necessario bilanciamento di interessi, avuta comunque presente, in una gerarchia dei valori costituzionali, la natura di diritti "condizionati" di quelli su indicati, si risolve nelle sue peculiarità e quindi nel pericolo che la libera disponibilità della cosa costituisca un pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato o dell'agevolazione della commissione di altri. Il concetto di protrazione del comportamento illecito è proprio del reato permanente, mentre la reiterazione della condotta criminosa richiama le caratteristiche del reato abituale e l'agevolazione della commissione di altri reati quello continuato, ma le espressioni utilizzate non si limitano ad individuare solo dette figure di reati, ma tutti quelli che producono alcune delle conseguenze su evidenziate (ex. gr. istantanei con effetti permanenti e delitto tentato per rimanere alla enucleazione di alcune categorie generali). Il pericolo va inteso in senso oggettivo come probabilità di danno futuro in conseguenza dell'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa e può derivare non solo dalla potenzialità della "res" oggetto del sequestro preventivo di recare una lesione all'interesse protetto dalla norma penale, ma anche dalla semplice possibilità di contribuire al perfezionamento del reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)