Sez. 6, Sentenza n. 1175 del 22/04/1999 Cc. (dep. 27/09/1999) Rv. 214621 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Presupposti che ne legittimano l'applicazione - Cose pertinenti al reato - Nesso strumentale della cosa, oggetto di sequestro, con il reato - Necessità - Pericolo di commissione o di reiterazione del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati - Necessità - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
La peculiarità della funzione del sequestro preventivo prescinde dalla liceità o meno delle cose oggettivamente considerate, valorizzando, invece, la destinazione, sia pure indiretta, delle stesse a fungere da mezzo di commissione di altri reati. Ne consegue che il requisito della "pertinenza delle cose al reato" deve legittimamente essere valutato in ragione della strumentalità del bene alla condotta criminosa o del pericolo di protrazione della stessa derivante dalla libera disponibilità del bene sottoposto a sequestro. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto la legittimità del sequestro, avente ad oggetto telecamere e monitor, di proprietà di soggetti, imputati di associazione per delinquere di stampo camorristico ex art. 416 bis cod. pen., e di pertinenza delle abitazioni e delle residenze degli stessi, in quanto tali destinate a consentire ai membri dell'organizzazione criminale l'osservazione ed il controllo dei luoghi esterni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)