Sez. 3, Sentenza n. 2113 del 20/05/1997 Cc. (dep. 18/06/1997) Rv. 208304 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Ragionevole probabilità del verificarsi dell'aggravamento delle conseguenze del reato o della commissione di nuovi reati - Sufficienza - Attualità delle condizioni che determinano le conseguenze che si intende evitare - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di sequestro preventivo di struttura alberghiera priva di licenza di abitabilità ma in esercizio solo nei mesi estivi.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
Il sequestro preventivo è rivolto ad impedire eventi non ancora realizzati e di cui vi sia fondata ragione di ritenere l'imminente o probabile verificarsi. È perciò del tutto irrilevante che la situazione che il sequestro tende ad impedire non sia in atto al momento dell'emissione del provvedimento essendo necessario solo che la valutazione sul suo possibile verificarsi si fondi su elementi concreti e non su ipotesi del tutto astratte. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha annullato il provvedimento con il quale il tribunale aveva rigettato l'appello del Pm avverso il diniego del Gip di sequestro preventivo di un immobile destinato ad albergo privo della licenza di abitabilità in quanto lo stesso era fornito di licenza all'esercizio solo per i mesi estivi e perciò la situazione di pericolo non era in atto al momento della richiesta di emissione del provvedimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)