Sez. 6, Sentenza n. 28501 del 20/03/2009 Cc. (dep. 10/07/2009) Rv. 244278 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - APPLICAZIONE PROVVISORIA | Convenzione europea di estradizione - Arresto provvisorio - Perenzione - Presentazione della domanda di estradizione dopo 40 giorni dall'esecuzione - Nuova procedura - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - APPLICAZIONE PROVVISORIA
In tema di estradizione per l'estero, la rimessione in libertà dell'estradando prevista dall'art. 16, par. 5 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, può intervenire solo quando il termine di perenzione dell'arresto di 40 giorni non sia ancora decorso. In tal caso, il termine è sospeso e riprende a decorrere dalla data dell'eventuale ripristino dell'arresto stesso fino al compimento del quarantesimo giorno.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 16, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)