Sez. 6, Sentenza n. 19636 del 31/03/2004 Cc. (dep. 28/04/2004) Rv. 228870 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - APPLICAZIONE PROVVISORIA | Arresto provvisorio - Perenzione - Convenzione europea di estradizione del 1957 - Termine di 18 giorni - Perentorietà - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - APPLICAZIONE PROVVISORIA
In tema di estradizione per l'estero, l'art. 16, par. 4 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1963, resa esecutiva con legge 30 gennaio 1963, n. 300, nello stabilire la perenzione dell'arresto provvisorio nel caso in cui la Parte richiesta non sia investita della domanda di estradizione e dei relativi documenti, attribuisce al termine di quaranta giorni, e non anche a quello di diciotto giorni, carattere di perentorietà, con la conseguente liberazione dell'estradando solo al decorso del primo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 715 com. 6, Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)