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Sez. 6, Sentenza n. 41728 del 19/11/2010 Cc. (dep. 25/11/2010) Rv. 248735 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - APPLICAZIONE PROVVISORIA | Arresto provvisorio - Perenzione - Convenzione bilaterale fra Italia e Marocco relativa alla reciproca assistenza giudiziaria e all'estradizione - Applicabilità del termine convenzionale di trenta giorni - Esclusione - Diverso termine previsto dal codice di rito - Applicabilità - Ragione.
Stato
decisa il 2010-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248735-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - APPLICAZIONE PROVVISORIA

In tema di estradizione per l'estero, nell'ipotesi prevista dall'art. 38 della Convenzione fra Italia e Marocco relativa alla reciproca assistenza giudiziaria, all'esecuzione delle sentenze e all'estradizione - sottoscritta a Roma il 12 febbraio 1971 e ratificata con legge 12 dicembre 1973, n. 1043 - che attribuisce allo Stato richiesto la mera facoltà di porre fine all'arresto provvisorio dell'estradando, se nel termine di trenta giorni non siano state ricevute la domanda di estradizione e la relativa documentazione, deve ritenersi applicabile il più ampio termine di quaranta giorni previsto dalla disciplina ordinaria di cui all'art. 715, comma sesto, cod. proc. pen., stante il carattere meramente opzionale del diverso limite temporale contenuto nella norma pattizia, rimasta priva di una specifica norma di adattamento nell'ordinamento interno.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 700, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 com. 6 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 16, Tratt. Internaz. 12/02/1971 art. 38, Legge 12/12/1973 num. 1043

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)