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Sez. 1, Sentenza n. 3641 del 18/07/1994 Cc. (dep. 27/09/1994) Rv. 200048 - 01

Impugnazione - Revisione - In genere | Dei decreti applicativi di misure di prevenzione - Applicabilità del principio dell'immutabilità del collegio - Nel corso delle varie udienze - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-07-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200048-01

Impugnazione - Revisione - In genere

In tema di revisione dei decreti applicativi di misure di prevenzione personali o patrimoniali, non può trovare applicazione l'art. 525 cod. proc. pen. secondo cui il collegio non può mutare nel corso delle varie udienze - Tale disposizione infatti è richiamata dall'art. 637 comma primo cod. proc. pen. in caso di revisione di sentenze di condanna, ma non può trovare applicazione per la revisione dei suddetti decreti da adottarsi col rito camerale il quale non richiede siffatta immutabilità; conseguentemente per quanto concerne la decisione su istanza di revoca di misure di prevenzione per incompatibilità con successiva sentenza, è sufficiente che la stessa sia emessa dagli stessi magistrati che si erano riservati di pronunciarla.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 637, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 141

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)