Sez. 1, Sentenza n. 22729 del 08/05/2001 Cc. (dep. 12/06/2002) Rv. 221639 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Principio di immutabilità del giudice - Applicabilità - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. e implicante che la decisione giurisdizionale sia assunta dal medesimo giudice che ha provveduto alla trattazione della procedura, opera anche nei procedimenti camerali. (Fattispecie concernente procedimento di prevenzione, in relazione al quale la Corte, premesso che in esso l'attività di acquisizione probatoria si svolge in forma semplificata, senza la necessità di un previo provvedimento ammissivo e che la possibilità di utilizzazione degli elementi raccolti non è condizionata dalla formalità della lettura, ha escluso che vi fosse violazione del principio nella circostanza che il giudice dinanzi al quale si erano svolte trattazione e discussione aveva utilizzato per la decisione atti in precedenza ricevuti o ammessi e noti alle parti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 com. 2 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)