diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8159 del 26/07/1995 (Rv. 493426 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO - PER FINITA LOCAZIONE | Atto di intimazione contenente una data di cessazione del rapporto erronea per effetto di proroga legale - Successiva indicazione di una data diversa - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493426-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO - PER FINITA LOCAZIONE

Ove il locatore abbia indicato nell'atto di intimazione di licenza (o di sfratto) per finita locazione con citazione contestuale per la convalida, una data di cessazione del rapporto risultata erronea a causa dell'operatività della proroga legale per un ulteriore periodo, non costituisce inammissibile "mutatio libelli", ma mera "emendatio", come tale consentita dagli artt. 183e 184 cod.proc. civ., l'indicazione da parte del locatore per il rilascio dell'immobile di una data diversa e più lontana rispetto a quella precedente, al fine di spostare gli effetti dell'intimazione al momento in cui, cessata la proroga legale eccepita dal conduttore, il rapporto locativo avrà termine, essendo in ogni caso compito del giudice controllare che la data indicata dall'intimante corrisponda o meno a quella in cui le leggi di proroga consentono la cessazione del rapporto locativo, attesa l'indiscussa volontà dell'intimante di porre fine al rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)