Sez. 2, Sentenza n. 14431 del 22/06/2006 (Rv. 590178 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE | Garanzia per evizione(o per vizi) - Funzione - Colpa del venditore - Irrilevanza - Risarcimento dei danni - Oggetto - Lesione dell'interesse negativo e di quello positivo - Configurabilità - Condizioni.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE
In tema di vendita, poiché la garanzia - sia quella per evizione che quella per vizi della cosa -ha la funzione di eliminare lo squilibrio delle prestazioni determinato dall'inadempimento del venditore, tale rimedio, essendo rafforzativo e non sostitutivo di quello generale previsto per i contratti, opera nei limiti del ripristino della situazione anteriore alla conclusione del contratto anche in mancanza di colpa del venditore. Quest'ultimo requisito è, invece, necessario allorché il compratore chieda il risarcimento integrale dei danni (cioè comprensivo anche dell'interesse positivo), in relazione al quale opera la presunzione di carattere generale prevista dall'art. 1218 cod. civ. in tema di inadempimento contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)