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Sez. 1, Sentenza n. 27355 del 18/03/2026 Cc. (dep. 21/07/2026) Rv. 290387-01

DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTA' - SEQUESTRO DI CARTE E DOCUMENTI | Divieto previsto dall'art. 103, comma 2, cod. proc. pen. - Riferibilità ai soli documenti formati nel contesto del rapporto professionale - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290387-01

DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTA' - SEQUESTRO DI CARTE E DOCUMENTI

La garanzia prevista dall'art. 103, comma 2, cod. proc. pen. non riguarda ogni carta o documento rilevante ai fini difensivi, ma solo quelli formati nel contesto del rapporto professionale, che sono diventati "cose pertinenti al reato" in conseguenza dell'instaurazione e dello svolgimento del rapporto stesso, e non anche quelli che ad esso preesistevano e che, in quanto tali, esulano dal mandato difensivo. (In motivazione, la Corte ha affermato che il secondo comma dell'art. 103 cod. proc. pen., che detta una disciplina derogatoria per il sequestro, riguarda specificamente carte e documenti relativi "all'oggetto della difesa", da considerarsi una "species" rispetto al "genus" delle "cose" cui si riferisce il primo comma della predetta disposizione).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 256 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)