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Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 22/05/1997 Cc. (dep. 12/06/1997) Rv. 208073 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - IN GENERE | Sequestro di <<carte e documenti>> presso il difensore - Oggetto della difesa - Nozione - Indicazione.
Stato
decisa il 1997-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208073-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - IN GENERE

In tema di garanzie di libertà del difensore, non può ritenersi che tutte le <<carte>> e i <<documenti>> che si trovino presso lo studio ovvero l'abitazione di un professionista iscritto all'albo degli avvocati siano perciò stesso da considerarsi <<oggetto della difesa>> e pertanto sequestrabili solo se <<corpo di reato>>. Per <<oggetto della difesa>>, come indicano il senso letterale delle parole e la "ratio" della norma, deve intendersi infatti inerenza ad un procedimento giudiziario, anche eventualmente concluso, in relazione al quale il professionista espleti o abbia espletato un mandato difensivo espressamente conferito dall'interessato; rimane escluso da tale definizione, pertanto, tutto ciò che, pur attenendo in genere all'attività professionale del legale, esula dall'espletamento di un mandato difensivo come sopra inteso, e che può dunque essere legittimamente sequestrato anche se rientrante solamente fra le <<cose pertinenti al reato>>, salva in ogni caso la tutela del segreto professionale, opponibile anche in tali ipotesi nelle forme di legge (art. 256, primo comma, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 103 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 256 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 256 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)