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Sez. 3, Sentenza n. 6480 del 18/05/2000 (Rv. 536665 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO | Infortunio con esiti mortali - Prestazioni ai congiunti ex art. 85 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Carattere indennitorio in relazione ai soli danni patrimoniali - Conseguenze - Citazione in giudizio dei responsabili del fatto illecito costituente reato al fine di ottenere il risarcimento dei danni eccedenti quelli già liquidati dall'Inail - Pronuncia del giudice sui danni non patrimoniali anche in mancanza di richiesta espressa - Necessità - Condizioni - Mancanza di una diversa volontà espressa dall'attore.
Stato
decisa il 2000-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536665-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO

In tema di risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro, le prestazioni erogate dall'Inail a norma dell'art. 85 T.U. n. 1124 del 1965 in favore dei congiunti del lavoratore deceduto non sono intese ad indennizzare danni diversi da quelli patrimoniali, ed in particolare quelli di cui all'art. 2059 cod. civ.; ne consegue che, convenuti in giudizio i responsabili del fatto illecito, costituente reato, per il risarcimento dei danni eccedenti quanto già risarcito dall'Inail, il giudice, anche ove ritenga di escludere la sussistenza di un danno patrimoniale ulteriore rispetto a quello già liquidato, deve in ogni caso pronunciarsi, per accertarne od escluderne la sussistenza, anche sui danni non patrimoniali, e ciò pure nell'ipotesi in cui non sussista una specifica domanda in tal senso, giacché la domanda risarcitoria fondata sul presunto illecito del convenuto deve ritenersi riferita a tutte le possibili voci di danno da esso originate, a meno che non risulti manifestata in maniera sufficientemente esplicita, "ab origine" o nel corso del procedimento, una diversa e più limitata volontà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)