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Sez. 3, Sentenza n. 7275 del 06/08/1997 (Rv. 506495 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") | Risarcimento del danno - Principio di infrazionabilità della domanda - Prima domanda priva di espressa riserva di ulteriore azione giudiziale per separate voci di danno - Conseguenze - Ulteriore domanda successiva alla formazione del giudicato - Preclusione.
Stato
decisa il 1997-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506495-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM")

Il carattere strutturalmente unitario del diritto al risarcimento del danno si riflette, sul piano processuale, nel principio della ordinaria infrazionabilità del procedimento di liquidazione (effetto, a sua volta, dei canoni della concentrazione e della correttezza in giudizio), con la conseguenza che la domanda risarcitoria, fondata sul presunto illecito del convenuto deve, di regola, contenere tutte le possibili voci di danno da esso originate (e non solo alcune di esse), a meno che non risulti esclusa, " a priori", la sua idoneità a ricomprendere tutte tali, possibili voci attraverso una manifestazione adeguatamente esplicita, intervenuta "ab origine" o nel corso del procedimento (con la precisazione, cioè, che la somma globalmente pretesa, ovvero i singoli importi riferiti a specifiche voci, non esauriscono l'intero danno patito, e con la esplicita riserva di rinviare ad altro procedimento il soddisfacimento delle ulteriori ragioni di credito temporaneamente accantonate), in assenza della quale sarà da ritenersi preclusa la possibilità di una nuova azione, funzionale al risarcimento di altri danni derivanti dal medesimo illecito (pur se in relazione a voci nuove e diverse da quelle esposte nel precedente giudizio), attesa la preclusione derivante dal primo giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)