Sez. 5, Sentenza n. 13221 del 16/07/2004 (Rv. 574646 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - MODALITÀ | Istanza di rimborso - Presentazione all'Ufficio fiscale incompetente - Conseguenze.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - MODALITÀ
Con riguardo a somme versate dal sostituto d'imposta per ritenute operate a titolo di imposte sui redditi (nella specie: Irpef), l'istanza di rimborso del contribuente, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, deve essere presentata all'Ufficio finanziario periferico competente nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il pagamento - nella vigenza della normativa che tale organo prevedeva - con la conseguenza che la presentazione di detta istanza all'ufficio delle imposte, organo incompetente, osta alla formazione del provvedimento negativo, anche nella forma del silenzio rifiuto, e determina l'improponibilità del ricorso al giudice tributario, per difetto di provvedimento impugnabile.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)