Sez. 5, Sentenza n. 1570 del 26/01/2005 (Rv. 579406 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - MODALITÀ | Istanza di rimborso - Presentazione ad ufficio incompetente - Conseguenze - Formazione di provvedimento di diniego tacito impugnabile - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - MODALITÀ
In tema di rimborso di imposte sui redditi indebitamente versate, qualora la relativa domanda sia presentata ad ufficio incompetente a provvedere sul rimborso, l'inerzia mantenuta dall'ufficio competente non è equiparabile ad un provvedimento tacito di diniego, con la conseguenza che la proposizione del ricorso contro un provvedimento inesistente - anche se indicato nel ricorso - deve ritenersi inammissibile, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale, nel prevedere l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dell'atto impugnato, a maggior ragione statuisce tale inammissibilità nel caso di ricorso rivolto contro un provvedimento inesistente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)