Sez. 5, Sentenza n. 19605 del 07/10/2005 (Rv. 584502 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RIMBORSI - IN GENERE | Istanza di rimborso - Presentazione ad ufficio incompetente - Conseguenze - Improponibilità, rilevabile d'ufficio, del ricorso presentato alla commissione tributaria per difetto di provvedimento impugnabile.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RIMBORSI - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la presentazione di un'istanza di rimborso ad un ufficio incompetente osta alla formazione del provvedimento negativo, anche nella forma del silenzio rifiuto, e determina l'improponibilità - rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in sede di gravame, salvo che si sia già formato sul punto un giudicato interno - del ricorso presentato alla commissione tributaria per difetto di provvedimento impugnabile.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)