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Sez. L, Sentenza n. 4287 del 27/06/1986 (Rv. 447053 - 01)

PREVIDENZA - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - RIDUZIONE DELL'INDENNITÀ A DUE QUINTI DURANTE IL PERIODO IN CUI IL LAVORATORE SIA RICOVERATO IN CASO DI CURA O IN QUALSIASI LUOGO DI DEGENZA A SPESE DELL'ENTE MUTUALISTICO - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447053-01

PREVIDENZA - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - RIDUZIONE DELL'INDENNITÀ A DUE QUINTI DURANTE IL PERIODO IN CUI IL LAVORATORE SIA RICOVERATO IN CASO DI CURA O IN QUALSIASI LUOGO DI DEGENZA A SPESE DELL'ENTE MUTUALISTICO - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IRRILEVANZA.*

Anche dopo l'istituzione del servizio sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978 n. 833) è rimasto in vigore il disposto dell'art. 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro corporativo del 3 gennaio 1939 per gli operai dell'industria, richiamato dall'art. 6 legge 11 gennaio 1943 n. 138 (istitutiva dell'INAM), sulla riduzione a due quinti dell'indennità di malattia durante il periodo in cui il lavoratore sia ricoverato in casa di cura od in qualsiasi luogo di degenza, compresi quindi i presidi pubblici ospedalieri, a spese dell'ente mutualistico e - dopo la loro soppressione - del servizio stesso. Infatti l'art. 2110 cod. civ. non fissa la misura della indennità di malattia, ma la demanda alle fonti gradatamente indicate nelle leggi speciali, nei contratti collettivi, negli Usi e, da ultimo, nell'equità, sì che è pienamente legittima la previsione di un'indennità di malattia inferiore, in determinate ipotesi, alla normale retribuzione. (V 6350/84, mass n 437947; (V 2260/79, mass n 398606).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 03/01/1939 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)