Sez. 3, Sentenza n. 18195 del 28/08/2007 (Rv. 599608 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria - "Leasing" traslativo e "leasing" di godimento - Differenze - Accertamento della volontà negoziale - Spettanza al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Ricorre la figura del "leasing" di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e a fronte di canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi; è invece configurabile il "leasing" traslativo allorché, la pattuizione si riferisce a beni atti a conservare, a quella scadenza, un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione ed i canoni hanno la funzione di scontare anche una quota del prezzo di previsione del successivo acquisto; l'accertamento della volontà delle parti trasfusa nelle clausole contrattuali rientra nei poteri del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non per violazione dei criteri ermeneutici ovvero per vizio di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1526
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)