Sez. 1, Sentenza n. 16158 del 20/07/2007 (Rv. 598435 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Leasing finanziario - Rapporti tra concedente ed utilizzatore - Acquisto della proprietà da parte del concedente - Anteriorità logica rispetto alla consegna all'utilizzatore - Fattispecie in tema di rivendicazione del bene nei confronti del fallimento dell'utilizzatore.
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE
L'operazione di leasing finanziario postula un collegamento funzionale tra il contratto di vendita stipulato tra il fornitore ed il concedente e quello di leasing stipulato tra quest'ultimo e l'utilizzatore, e si realizza mediante clausole di interconnessione, inserite nel primo contratto, con cui si conviene che il bene viene acquistato per cederlo in godimento all'utilizzatore e dev'essere consegnato direttamente a quest'ultimo; in tale contesto, non assumendo il fornitore alcun impegno diretto nei confronti o a favore dell'utilizzatore, l'acquisto del bene rappresenta non solo un atto giuridico strumentale alla concessione in godimento, ma anche un evento che deve logicamente precedere l'attribuzione all'utilizzatore della detenzione autonoma qualificata della cosa, che deve necessariamente provenire dal concedente-proprietario perché si perfezioni il contratto di leasing; la consegna del bene all'utilizzatore costituisce invece per un verso adempimento dell'obbligazione di consegna del fornitore, e per altro verso esecuzione da parte di quest'ultimo di un incarico conferitogli dal concedente nell'interesse dell'utilizzatore, creditore del concedente in base al contratto di leasing e quindi da considerarsi "adiectus solutionis causa" rispetto al contratto di vendita. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale, in riferimento alla rivendicazione del bene nei confronti del fallimento dell'utilizzatore, aveva ritenuto che la stipulazione del contratto di leasing comprovasse l'avvenuto acquisto della proprietà da parte del concedente, senza preventivamente verificare se si trattasse di leasing finanziario o di leasing traslativo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1476 n. 1, Cod. Civ. art. 1705, Legge Falliment. art. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)