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Sez. 3, Sentenza n. 24214 del 14/11/2006 (Rv. 593327 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria - "Leasing" traslativo e "leasing" di godimento - Differenze - Accertamento della volontà negoziale delle parti - Spettanza al giudice del merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593327-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Ricorre la figura del "leasing" di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e a fronte di canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi. Si configura, invece, il "leasing" traslativo allorché la pattuizione si riferisce a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione ed i canoni hanno la funzione di scontare anche una quota del prezzo di previsione del successivo acquisto. L'accertamento della volontà delle parti trasfusa nelle clausole contrattuali in ordine al tipo di negozio posto in essere rientra nei poteri del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non per violazione dei criteri ermeneutici, ovvero per vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, rilevando la congruità della motivazione con la quale era stato ritenuto che, sulla scorta della valutazione delle clausole contrattuali della convenzione stipulata tra le parti, ed in special modo alla luce della innegabile sproporzione tra il notevole valore residuo del bene alla scadenza novennale del contratto e il modesto prezzo di opzione, la convenzione medesima dovesse essere ricondotta nello schema del leasing traslativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1526, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)