Sez. L, Sentenza n. 153 del 10/01/2006 (Rv. 585801 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Controversie concernenti prestazioni erogate da ente non previdenziale o assistenziale - Applicabilità - Fattispecie concernente il diritto all'assegno al nucleo familiare erogato dalla Provincia Autonoma di Trento in base ad apposita legge regionale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
Si applica l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. non solo alle controversie intentate nei confronti degli istituti previdenziali e quelle proposte sul presupposto dell'esistenza di uno stato di bisogno, ma anche quelle relative alle varie prestazioni che il singolo ente, ancorchè non si tratti di un ente previdenziale o assistenziale, eroga a determinate condizioni ai cittadini amministrati oppure ad altri soggetti (Principio affermato dalla S.C. in controversia, non ricadente, "ratione temporis", nella disciplina dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., come modificato dall'art. 42, comma undicesimo, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 2003, concernente il diritto all'assegno al nucleo familiare erogato dalla Provincia Autonoma di Trento in base ad apposita legge regionale).
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 11 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)