Sez. L, Sentenza n. 6324 del 30/03/2004 (Rv. 571670 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Nuova disciplina ex art. 43, comma undicesimo, D.L. n. 269 del 2003 - Operatività nei giudizi di cassazione - Limite temporale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
La nuova disciplina delle spese nei procedimenti in materia di previdenza e assistenza, introdotta dall'art. 42, comma undicesimo, decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326, trova applicazione "ratione temporis", relativamente al giudizio di cassazione, per i soli ricorsi conseguenti a fasi di merito introdotte in epoca posteriore all'entrata in vigore dell'indicato decreto legge (2 ottobre 2003).
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 11 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)