Sez. L, Sentenza n. 15614 del 11/08/2004 (Rv. 575389 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Controversia avente ad oggetto l'indennizzo previsto dall'art.2 della legge n. 210 del 1996 - Natura assistenziale - Applicabilità del regime dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.- Sussistenza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
La controversia con la quale un soggetto richieda l'attribuzione dell'indennizzo di cui all'art. 2 della legge n. 210 del 1992, come sostituito dall'art. 7 del d.l. n. 548 del 1996, ha carattere in senso lato assistenziale ed è riconducibile a quelle previste dall'art. 442 cod. proc. civ. Ne consegue che le spese giudiziali sono disciplinate dall'art. 152 delle disp. att. cod. proc. civ.. (Sulla base di tale principio la Corte di cassazione, nel decidere un giudizio non ricadente "ratione temporis" sotto la disciplina dell'art. 152 come notificato dall'art. 42, comma 11, del D.L. n. 269 del 2003, ha - in applicazione del testo precedente di detta norma, quale emergente a seguito della sent. della Corte Costituzionale n.134 del 1994 - disposto non provvedersi sulle spese, non ritenendo che ricorresse l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria per essere stato l'indennizzo richiesto infondatamente da un soggetto non avente titolo, in quanto affetto da epatite HCV a seguito di trasfusione di sangue o emoderivati).
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 11 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)