Sez. U, Sentenza n. 15399 del 15/10/2003 (Rv. 567453 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Giudicato penale di condanna - Efficacia nel procedimento disciplinare nei confronti del magistrato - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 R.D.Lgs. n. 511 del 1946 - Manifesta infondatezza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
L'attribuzione dell'efficacia vincolante al giudicato penale, anche di condanna, nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, quanto all'accertamento dei fatti esaminati dal giudice penale, deriva dalla insindacabile discrezionalità del legislatore (riguardo ad una materia di rilevante interesse come è quella della responsabilità disciplinare) - in considerazione, soprattutto, della particolare posizione che gli appartenenti all'Ordine giudiziario hanno nell'ordinamento dello Stato, non comparabile con quella di altri soggetti -, e non lede né il diritto di difesa né il principio del contraddittorio, i quali sono ampiamente assicurati nel giudizio penale nel quale il magistrato è stato sottoposto prima del procedimento disciplinare, nel quale ultimo, nel corso della sua successiva prosecuzione dopo la necessaria sospensione, all'incolpato non è impedito di svolgere le sue ulteriori difese per dimostrare la mancanza di colpevolezza (sotto il diverso profilo dell'illecito disciplinare) ai fini della valutazione che la Sezione disciplinare del CSM deve compiere dei fatti già accertati. È pertanto manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 29, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)