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Sez. U, Sentenza n. 2732 del 05/02/2009 (Rv. 606426 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Decreto di archiviazione in sede penale - Identità di fatti contestati in sede disciplinare - Preclusione del procedimento disciplinare - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2009-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606426-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, nella parte in cui prevede che qualora il magistrato per la stessa condotta sia perseguito penalmente e in sede disciplinare, quest'ultima azione non è preclusa da un decreto di archiviazione degli stessi fatti in sede penale. Infatti, la regola di cui al citato art. 29, secondo la quale nel procedimento disciplinare fa sempre stato l'accertamento dei fatti che formarono oggetto del giudizio penale, non preclude che in sede disciplinare avvenga una nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, nell'ottica, indubbiamente più rigorosa, dell'illecito disciplinare, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità, fermo restando il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, così come compiuto dal giudice penale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 29, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)