Sez. 2, Sentenza n. 10217 del 29/11/1994 (Rv. 488915 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO | Reciproche domande di risoluzione - Accertamento della inesistenza dei singoli specifici addebiti - Conseguenze.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO
In presenza di reciproche domande di risoluzione, fondate da ciascuna parte su addebiti di determinati adempimenti dell'altra, al giudice - il quale accerti l'infondatezza di tali scambievoli addebiti e non possa, quindi, pronunciare la risoluzione per colpa di nessuna delle parti - non resta altro che dare atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta, operata ex art. 1453, secondo comma, cod. civ. da entrambi i contraenti, e decidere, di conseguenza, quanto agli effetti risolutori di cui all'art. 1458 cod, civ. ed, in particolare, alla restituzione della caparra.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)