diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3745 del 12/06/1980 (Rv. 407595 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - SENTENZA ECCLESIASTICA DI NULLITA - INCLUSIONE DI ESPRESSIONI LATINE - PROCEDIMENTO DI DELIBAZIONE - TRADUZIONE IN ITALIANO - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407595-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - SENTENZA ECCLESIASTICA DI NULLITA - INCLUSIONE DI ESPRESSIONI LATINE - PROCEDIMENTO DI DELIBAZIONE - TRADUZIONE IN ITALIANO - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Nel procedimento di delibazione di una sentenza resa dal tribunale ecclesiastico in tema di nullita del matrimonio concordatario, la circostanza che la sentenza medesima contenga alcune parti in latino non comporta l'Obbligo della traduzione in lingua italiana, atteso che la prescrizione dell'uso di tale lingua, ai sensi dell'art 122 cod proc civ, riguarda gli Atti del processo italiano, ed implica soltanto la facolta del giudice di disporre detta traduzione, nell'Esercizio dei poteri di cui all'art 123 cod proc civ, per il caso in cui non conosca la lingua latina, ovvero sia insorta controversia fra le parti sul significato di determinate espressioni della sentenza delibanda. (V 3934/74, mass n 372495; (V 418/68, mass n 331425).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 123, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)