Sez. 1, Sentenza n. 418 del 08/02/1968 (Rv. 331425 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUSILIARI DEL GIUDICE IN GENERE - TRADUTTORE - DOCUMENTO IN LINGUA STRANIERA - GIUDICE CHE CONOSCA LA LINGUA NELLA QUALE E REDATTO IL DOCUMENTO- NOMINA DEL TRADUTTORE - NECESSITA - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUSILIARI DEL GIUDICE IN GENERE - TRADUTTORE - DOCUMENTO IN LINGUA STRANIERA - GIUDICE CHE CONOSCA LA LINGUA NELLA QUALE E REDATTO IL DOCUMENTO- NOMINA DEL TRADUTTORE - NECESSITA - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
La nomina del traduttore, prevista dall'art.123 cod. proc. civ., non e necessaria quando il giudice conosca la lingua straniera nella quale e redatto il documento. Il giudice e tenuto ad esporre le ragioni per le quali non disponga la traduzione solo nel caso che sul significato del documento sia sorta contestazione tra le parti. (Conf. Alla prima parte della massima 2479-62 sulla seconda parte della massima V. 2998-58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)