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Sez. 1, Sentenza n. 3934 del 03/12/1974 (Rv. 372495 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - INTERPRETI E TRADUTTORI - TRADUTTORE - NOMINA - FACOLTATIVITA - DOCUMENTO REDATTO IN LINGUA STRANIERA NON CORREDATO DI TRADUZIONE ITALIANA - MANCATA PRESA IN ESAME DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372495-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - INTERPRETI E TRADUTTORI - TRADUTTORE - NOMINA - FACOLTATIVITA - DOCUMENTO REDATTO IN LINGUA STRANIERA NON CORREDATO DI TRADUZIONE ITALIANA - MANCATA PRESA IN ESAME DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

Poiche la nomina di un traduttore e facoltativa e non obbligatoria, legittimamente il giudice di appello rifiuta di prendere in considerazione un documento redatto in lingua straniera e non corredato dalla parte, con una traduzione in italiano, quando l'appellante - attore in risarcimento di pretesi danni - che lo ha prodotto, non abbia impugnato la sentenza di primo grado sul punto del difetto di ogni indicazione del pregiudizio che egli assume genericamente di avere sofferto. (V 418'68, mass n 331425).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)